Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatta facolta' al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che credera' piu' opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

[2]Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente Legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.

Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art17 · fonte del testo

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