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[1]Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate eguali, in anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento.

[2]Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovra' essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

[3]I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, ne' in tutto ne' in parte, finche' l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intiero prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle Leggi forestali.

[4]Sara' fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-08-15;3848~art14 · fonte del testo

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