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[1]Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovra', entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovra' inoltre convertirlo in valori indicati all'articolo 17.
[2]Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovra' esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.
[3]Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilasciera' all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; fara' a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munira' di una sua ordinanza esecutiva.
[4]Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del sigillo della Prefettura, avra' forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtu' del quale si procedera' alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.
[5]Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto e' prescritto nel presente articolo, si procedera' a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perdera' l'eseguito deposito e sara' inoltre tenuto al risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
