Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Andato deserto il primo incanto, l'Amministrazione demaniale procedera', coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sara' proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.
[2]Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purche' il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sara' bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.
[3]Non si fara' mai luogo ad alienazione per trattative private.
Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
