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[1]Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.
[2]Il prezzo su cui si aprira' la gara sara' determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto piu' elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.
[3]Non si fara' luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessita'.
Testo in vigore dal 20 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
