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[1]Per la prima attuazione dell'organico fissato dall'art. 1, il ministro della marina, sentito il Consiglio di amministrazione, potra' ammettere a far parte dell'organico medesimo, in seguito a loro domanda e ad accertamento della loro idoneita', i capi operai che alla entrata in vigore della presente legge si troveranno inscritti nelle matricole del personale lavorante delle direzioni ed uffizi del genio militare per la R. marina in qualita' di assistenti.
[2]Per l'assegnazione ai posti d'organico di coloro che saranno ammessi al passaggio anzidetto si adotteranno le regole che seguono.
[3]Saranno nominati:
- a)assistenti di 2ª classe i capi operai assistenti con mercede giornaliera superiore a L. 7;
- b)assistenti di 3ª classe i capi operai assistenti con mercede giornaliera di L. 7 e con anzianita' anteriore al 31 dicembre 1909 in tale mercede;
- c)assistenti di 4ª classe i capi operai assistenti con mercede giornaliera di L. 7 con anzianita' posteriore al 31 dicembre 1909, e quelli con mercede giornaliera di L. 6.50;
- d)assistenti di 5ª classe i capi operai assistenti con mercede giornaliera di L. 6 o di L. 5.50.
[4]I capi operai assistenti, con mercede inferiore a lire 5.50, formeranno una classe transitoria di assistenti fuori organico, con l'annuo stipendio di L. 1500; essi faranno passaggio nell'organico col grado di assistenti di 5ª classe, in ordine di anzianita', sempre che ne sieno riconosciuti meritevoli, a misura che nell'organico medesimo si verificheranno posti vacanti.
[5]Finche' tutti gli assistenti di detta classe transitoria non avranno fatto passaggio in organico non verra' applicata la disposizione di cui all'art. 2 della presente legge.
[6]Nell'assegnazione a ciascuna classe di ruolo o fuori ruolo avranno la precedenza coloro che sono provvisti di mercede piu' elevata; a parita' di mercede quelli che hanno maggiori titoli di merito; a parita' delle anzidette due condizioni quelli che hanno maggiore anzianita' nella mercede attuale; a parita' delle precitate condizioni i piu' anziani di eta'.
Testo in vigore dal 26 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
