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[1]Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 436, sono estese agli avanzamenti degli assistenti.
[2]A tale effetto, in luogo dei gradi e delle classi specificati in detto articolo, saranno considerati gli stipendi relativi.
Testo in vigore dal 26 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
