Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1910 al 31 luglio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le entrate della Cassa di maternita' sono costituite:

[2]1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura:

[3]di L. 1 per ogni operaia in eta' dai 15 ai 20 anni;

[4]di L. 2 per ogni operaia in eta' dai 20 ai 50 anni;

[5]2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini del capoverso dell'art. 7 della presente legge;

[6]3° dai lasciti e dalle donazioni fatti alla Cassa da enti morali o da privati o da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa.

[7]Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 e' per meta' a carico dell'operaia e per meta' a carico dell'imprenditore o industriale.

[8]La parte del contributo a carico dell'operaia sara' trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o dall'industriale, al quale e' vietato di trattenere, per tale titolo, somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da 50 a 500 lire.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 31 luglio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art2 · fonte del testo

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