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[1]Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterra' dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

[2]Il rimborso si fara' al piu' tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori.

[3]Nei termini sopraccennati non si rimborsera' maggior somma, qualunque sia il numero di domande che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

[4]Quest'articolo sara' stampato nel libretto.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2779~art8 · fonte del testo

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