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[1]Sara' aperto presso l'Amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio, e sara' al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.
[2]Il libretto si da' gratuitamente ed e' esente da bollo a tenore dell'articolo 21, paragrafo 29 del decreto legislativa 13 settembre 1874, n. 2077.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
