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Sulle iscrizioni d'annualita' per frazioni di rendita minore del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le quali, a termini dei RR. decreti 26 giugno 1862, num. 677, e 31 marzo 1864, num. 1725, si troveranno esistenti sui registri della Cassa dei depositi e dei prestiti all'attuazione della presente legge, rimarra' sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che o ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 5 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
