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[1]Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 1860, n. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, quando la vendita che, giusta la liquidazione dell'annualita' e degli accessori, si deve iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l'affrancante dovra' depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile, calcolato al valore di Borsa del giorno del versamento.
[2]Tale deposito, sebbene inferiore a lire 200, sara' fruttifero, ma ne rimarra' sospeso il pagamento degli interessi, finche' mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al rinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 per cento a prezzo di Borsa.
[3]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/12/1875, n. 294 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
