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[1]L'Amministrazione postale terra' le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresentera' lo stato nei suoi rapporti col depositante.
[2]Nei tempi prescritti dal regolamento trasmettera' alla Cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e versera' i fondi raccolti disponibili o richiedera' gli occorrenti.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
