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I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, in cartelle fondiarie e negli altri modi indicati all'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, n° 1270.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
