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[1]Le spese per l'applicazione di questa legge sono per intiero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.
[2]Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle Societa' di mutuo soccorso ed altri che piu' efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.
[3]I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buon effetto educativo ottenuto.
[4]Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, di cui all'articolo 19, si potra' assegnare non piu' dei 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vigenti da piu' di un anno, in ragione dell'interesse accumulato in essi nel quinquennio.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 27 luglio 1897
