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Potranno essere ammesse ai vantaggi dell'articolo precedente associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati dalla competente autorita', ed i direttori accettati dall'Amministrazione delle poste.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 14 aprile 1920
