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[1]Il libretto non e' soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, ne' saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui all'articolo 11.
[2]L'opposizione per essere valida dovra' essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto e' rimborsabile.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1875 al 22 dicembre 2008
