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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Gli agenti della Societa' che esercitava la ferrovia Sicula Occidentale, passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in conformita' dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 494, i quali non hanno esercitata la facolta' loro consentita dall'art. 16 della legge 9 luglio 1908, n. 418, si considerano inscritti all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato dal 1° agosto 1907, qualora ne facciano domanda entro il 30 giugno 1911.
[7]Tali agenti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono percio' versare rispettivamente le ritenute ordinarie e straordinarie ed i contributi dal 1° agosto 1907 al 31 dicembre 1908 nella misura prevista dallo statuto del suddetto Istituto di previdenza, e dal 1° gennaio 1909 in poi nella misura fissata nel testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato approvate con R. decreto 22 aprile 1909, n. 329.
[8]Agli agenti medesimi sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi due alinea del citato art. 16 della legge 9 luglio 1908, n. 418.
[9]Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1911.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Sacchi.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
