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La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle Provincie sono abrogati. Essi pero' continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finche' non sieno formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
