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Sono estese alle Provincie Venete e Mantovana con effetto dal 1° gennaio 1867 in poi:
- a)L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sull'entrata fondiaria, secondo la Legge del 14 luglio 1864, n. 1830, e secondo il Decreto del 28 giugno 1866, n. 3023;
- b)La Legge del 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, n° 2276, che determina l'aliquota della imposta stessa, ed il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3022, che stabili' un'imposta sulle vetture e sui domestici.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
