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[1]La progressione del peso per l'applicazione della tassa per ogni porto semplice dei diversi oggetti enumerati all'articolo 4 precedente sara' stabilita nel seguente modo:
[2]1° Per le lettere di 15 grammi in 15 grammi;
[3]2° Per le carte d'affari e documenti manoscritti, prove di stampa corrette e campioni, di 40 in 40 grammi. Per i giornali e le stampe d'ogni genere, ciascheduna delle due Amministrazioni stabilira' di tempo in tempo la progressione del peso che essa credera' piu' conveniente rispetto agli usi particolari del paese d'origine, a patto pero' che il minimum del peso del porto semplice non sia mai minore di 40 grammi in Italia e di un'oncia e mezzo negli Stati Uniti.
Testo in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025
