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[1]Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati resta convenuto che per quanto si riferisce all'esecuzione della presente Convenzione, 15 grammi sono ragguagliati ad una mezz'oncia; 40 grammi ad un'oncia e mezzo, e che su questa base dovra' poggiare la scala di progressione delle due parti.
[2]E' inteso che la tassa delle corrispondenze deve essere stabilita a seconda del peso constatato dall'Ufficio di origine eccetto nel caso di evidente errore.
Testo in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025
