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[1]Le Amministrazioni delle Poste del Regno d'Italia e degli Stati Uniti trasporteranno gratuitamente sul territorio degli Stati rispettivi le corrispondenze che esse cambieranno in pieghi chiusi coi paesi ai quali l'Italia e gli Stati Uniti servono e potranno servire di mediazione a condizione pero' che questo trasporto possa farsi coi mezzi ordinarii di cui dispongono le due Amministrazioni, e che i paesi esteri che approfitteranno di questo trasporto gratuito concedano in contraccambio lo stesso favore per il transito attraverso il loro territorio.
[2]Le Amministrazioni delle due parti contraenti avranno il privilegio di fare accompagnare a proprie spese i pieghi che esse spediranno a destino dei paesi a cui esse sono mediatrici da uno dei loro Uffiziali ed ambedue permetteranno nei porti e nelle rade dei rispettivi paesi il libero trabalzo dei pieghi da un piroscafo all'altro, per essere avviati al loro ulteriore destino.
Testo in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025
