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[1]Nello scopo di semplificare i conti pel cambio delle corrispondenze internazionali ed arrivare in seguito alla loro soppressione, ognuna delle due Amministrazioni riterra' intieramente per se' le tasse riscosse tanto per le lettere e gli oggetti affrancati spediti, come per le lettere od oggetti non francati od insufficientemente francati ricevuti, e ciascuna Amministrazione paghera' le spese di trasporto dei pieghi che spedira' partendo dal confine d'uscita del paese d'origine sino al confine d'entrata del paese di destino.
[2]Resta inteso tuttavia che le spese di transito per terra e del trasporto marittimo delle corrispondenze spedite in dispacci chiusi da una parte e dall'altra, saranno pagate da quelle delle due Amministrazioni che avra' ottenuto migliori condizioni di prezzo dalle Amministrazioni intermedie, e che quella delle due Amministrazioni che avra' pagato per intiero queste spese sara' rimborsata dall'altra Amministrazione.
Testo in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025
