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[1]Le tasse internazionali da riscuotersi per ogni porto semplice sugli oggetti che saranno indirizzati dall'uno all'altro dei due Stati e risultanti dalla combinazione degli elementi indicati nell'articolo 10 precedente sono fissate come in appresso, cioe':

[2]Per le lettere ordinarie, 1 lira in Italia, e 20 cents negli Stati Uniti;

[3]Per le lettere raccomandate, un dritto fisso di 50 centesimi in Italia e 10 cents negli Stati Uniti oltre la tassa ordinaria di francatura;

[4]Per le carte di affari e documenti manoscritti, per le prove di stampa corrette e per i campioni lire 1 in Italia e 20 cents negli Stati Uniti;

[5]Per i giornali e le stampe d'ogni genere, la tassa da riscuotersi sara' fissata di tempo in tempo dall'Amministrazione speditrice, a patto pero' che questa tassa non oltrepassi in verun caso i 15 centesimi per porto semplice in Italia e 4 cents in America.

Testo in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1866-06-20;3007~art11 · fonte del testo

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