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[1]Le tasse internazionali delle lettere, degli altri oggetti che saranno spediti dall'uno nell'altro dei due Stati saranno fissate pigliando per base gli elementi di cui le medesime sono composte, cioe':
[2]1° Della tassa territoriale Italiana;
[3]2° Della tassa territoriale Americana;
[4]3° Del porto marittimo;
[5]4° Dei dritti di transito da pagarsi alle Amministrazioni postali degli Stati intermedii.
[6]Nel caso che l'uno dei due Stati venisse ad ottenere una qualunque riduzione dei prezzi attualmente fissati pel trasporto marittimo e pel transito delle corrispondenze attraverso gli Stati intermedii, le due Amministrazioni si concerteranno immediatamente sul grado della riduzione da farsi al montare delle tasse che il pubblico dei due paesi deve pagare in virtu' delle stipulazioni dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 14 luglio 1866 al 9 maggio 2025
