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[1]Il prodotto delle tasse da riscuotersi in virtu' dell'articolo 5 sara' diviso per meta' fra le Amministrazioni d'Italia e d'Austria.
[2]I prodotti delle tasse da riscuotersi in virtu' dell'articolo 6 rimarranno intieramente a benefizio dell'Amministrazione che le ha incassate.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
