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[1]Saranno considerate come semplici o di un sol porto le lettere spedite dall'Italia in Austria che non oltrepassano il peso di 15 grammi, e quelle spedite dall'Austria in Italia che sono inferiori al peso di un lotto daziario.

[2]Quelle di oltre 15 grammi sino ai 30, e rispettivamente quelle che pesano un lotto e non arrivano ai due lotti, saranno considerate di due porti. E cosi' di seguito si aggiungera' un porto per ogni maggior peso di 15 grammi o di un lotto rispettivamente.

Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3818~art7 · fonte del testo

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