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[1]La tassa da riscuotersi in Italia e' fissata:
- a)A 40 centesimi per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera francata a destino per l'Impero d'Austria e per i paesi che fanno parte dell'Unione austro-germanica;
- b)A 60 centesimi per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera non francata, originaria dell'Impero d'Austria e dei paesi che fanno parte dell'Unione austro-germanica.
[2]Reciprocamente la tassa da riscuotersi in Austria e nei paesi che fanno parte dell'Unione austro-germanica e' fissata;
- a)A 15 soldi austriaci per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera francata a destino per l'Italia;
- b)A 25 soldi austriaci per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera non francata originaria dall'Italia.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
