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[1]Le due Amministrazioni stabiliranno, di comune accordo, la forma dei conti ed ogni altra disposizione di ordine necessaria per assicurare l'esatta esecuzione della presente Convenzione.
[2]E' inteso che le disposizioni indicate nel presente articolo potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogniqualvolta, di comune accordo, ne riconoscano la necessita'.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
