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[1]I conti relativi al cambio delle corrispondenze fra gli uffizi delle due Amministrazioni saranno regolati da un conto generale mensuale.
[2]Questi conti saranno saldati trimestralmente con gruppi di denaro sonante o con cambiali pagabili in ispecie metalliche del paese ove ha luogo il pagamento. Questo sara' fatto alla R. Direzione delle poste in Venezia o alla I. R. Direzione delle poste in Trieste, secondo che risultera' creditrice l'una o l'altra delle due Amministrazioni.
[3]Nella liquidazione dei conti, quaranta soldi austriaci saranno ragguagliati ad una lira italiana.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
