Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 310 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I Governi italiano ed austriaco si obbligano a far trasportare nel loro territorio i pieghi chiusi che gli uffici italiani ed austriaci potranno cambiarsi tra di loro e cogli uffici dei paesi esteri per i quali l'Italia e l'Austria servono o potranno servire di mediazione, sotto condizione pero' che il trasporto di questi pieghi chiusi possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due Amministrazioni d'Italia e d'Austria, ed ai prezzi qui sotto indicati:
tolto: a) Per i pieghi chiusi, cambiati tra gli uffici italiani sia per la via di terra attraverso il territorio austriaco, sia col mezzo dei piroscafi postali austriaci, e fra gli uffici austriaci, sia per la via di terra attraverso il territorio italiano, sia col mezzo dei piroscafi postali italiani, le due Amministrazioni dovranno pagare reciprocamente la somma di tre lire per chilogramma di lettere, e di dieci centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.
tolto: b) Per i pieghi chiusi cambiati per la via di terra fra l'Italia ed i paesi cui l'Amministrazione austriaca puo' o potra' servire di mediazione, l'Amministrazione italiana paghera' all'Amministrazione austriaca la somma di trenta centesimi per trenta grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.
tolto: c) Reciprocamente per i pieghi chiusi, cambiati per la via di terra fra l'Austria ed i paesi a cui l'Amministrazione italiana puo' o potra' servire di mediazione, l'Amministrazione austriaca paghera' all'Amministrazione italiana la somma di trenta centesimi per trenta grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.
tolto: d) Per i pieghi chiusi a destino di paesi esteri, trasportati col mezzo dei piroscafi postali dei due paesi, le Amministrazioni italiana ed austriaca dovranno abbuonarsi reciprocamente della somma di cinquanta centesimi per trenta grammi di lettere, e di una lira per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.aggiunto: Convenzione-art. 30 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3818~art30 · fonte del testo
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