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[1]Le corrispondenze di ogni genere, mal dirette, saranno senza ritardo restituite al prezzo per cui l'uffizio di cambio speditore le avra' trasmesse in conto all'uffizio di cambio corrispondente.
[2]Le corrispondenze che per un motivo qualunque non avranno potuto essere rimesse ai destinatari, dovranno essere rimandate da una parte e dall'altra.
[3]Quelle che saranno state rimesse francate, saranno rispedite senza tassa; quelle rimesse in conto, saranno restituite ai prezzi pei quali furono primitivamente conteggiate dall'Amministrazione speditrice.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
