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[1]Le Amministrazioni dei due Stati contraenti potranno reciprocamente trasmettersi sciolte lettere, campioni di merci e stampe di ogni genere originarie o a destino dei paesi esteri ai quali le due Amministrazioni servono di mediazione.
[2]In questo caso l'Amministrazione delle poste italiane paghera' all'Amministrazione delle poste austriache le tasse fissate per le corrispondenze fra l'Austria ed i paesi esteri dalle Convenzioni in vigore.
[3]Reciprocamente l'Amministrazione delle poste austriache paghera' all'Amministrazione delle poste italiane le tasse fissate per le corrispondenze fra l'Italia ed i paesi esteri dalle Convenzioni in vigore.
[4]La francatura facoltativa od obbligatoria fino al destino o fino ad un certo limite delle corrispondenze menzionate nel presente articolo, le condizioni cui devono essere soggetti i campioni di merci e le stampe, per godere della tassa moderata, le condizioni della raccomandazione delle lettere, ecc., ecc., dipenderanno dalle rispettive stipulazioni contenute nelle Convenzioni postali conchiuse o da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati esteri, e rispettivamente fra l'Austria e gli Stati esteri.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
