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[1]Il mittente di una lettera assicurata o raccomandata, e di qualunque altro oggetto raccomandato, potra' richiedere, nell'atto della consegna della lettera o dell'oggetto, che gli sia dato avviso del ricevimento di esso per parte del destinatario.
[2]In questo caso il mittente paghera' anticipatamente per il porto dell'avviso un diritto fisso di 20 centesimi in Italia, e di 10 soldi in Austria ed in Germania.
[3]Questo diritto rimane intieramente a beneficio dell'Amministrazione speditrice.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
