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[1]Convenzione postale tra l'Italia e l'Austria.
[2]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[5]Una Convenzione postale essendo stata conchiusa tra l'Italia e l'Austria, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Firenze addi' ventitre' del mese di aprile del corrente anno mille ottocento sessantasette;
[6]Convenzione del tenore seguente:
[7]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' l'Imperatore d'Austria, ugualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze fra l'Italia e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari:
[8]Sua Maesta' il Re d'Italia il signor Urbano Rattazzi, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, suo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; ed il signor Francesco De Blasiis, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; e
[9]Sua Maesta' l'Imperatore d'Austria il signor Luigi Barone di Kubeck, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, ecc., ecc, suo Consigliere Intimo attuale, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maesta' il Re d'Italia; e il signor Sisinio De Pretis Cagnodo, Commendatore dell'Imperiale Ordine della Legione d'Onore di Francia, Dottore in legge, Capo di Sezione nell'Imperiale Ministero del Commercio e dell'Economia pubblica; i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli:
[10]Art. 1.
[11]Fra l'Amministrazione delle poste italiane e l'Amministrazione delle poste austriache vi sara' un cambio periodico e regolare di pieghi chiusi per la trasmissione reciproca di lettere, campioni di merci, gazzette e stampe di ogni genere originarie dei rispettivi Stati, o provenienti da paesi, a cui le due Amministrazioni italiana ed austriaca servono o potranno in seguito servire di mediazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
