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[1]Dall'attuazione dell'articolo 5 del Trattato stesso, fino a che sia provveduto con Legge generale, il Governo del Re e' autorizzato a ridurre i diritti di saggio e marchio pei lavori nazionali alla proporzione di quelli stabiliti pei prodotti svizzeri.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 5 maggio 1869.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
[6]L. F. Menabrea. A. Ciccone.
Testo in vigore dal 18 maggio 1869 al 9 maggio 2025
