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[1]I cittadini delle due Parti contraenti avranno il diritto, sui territori rispettivi, di possedere beni d'ogni sorta, e di disporne nello stesso modo che i nazionali.
[2]Gl'Italiani godranno in tutto il territorio avajano del diritto di raccogliere e trasmettere le successioni ab intestato o testamentarie al pari degli Avajani, e senza andare soggetti, a causa della loro qualita' di stranieri, ad alcuna ritenuta o imposizione che non sia dovuta dai nazionali.
[3]Reciprocamente i sudditi avajani in Italia godranno del diritto di raccogliere e di trasmettere le successioni ab intestato o testamentarie al pari degli Italiani, e senza andare soggetti, a causa della loro qualita' di stranieri, ad alcuna ritenuta od imposta che non sia dovuta dai nazionali.
[4]La medesima reciprocita' fra i cittadini dei due paesi esistera' per le donazioni fra viventi.
[5]All'epoca dell'esportazione dei beni ereditati o acquisiti a qualunque siasi titolo da Italiani nelle Isole Avajane, o da Avajani in Italia, non sara' prelevato sopra tali beni alcun diritto di detrazione o di emigrazione, ne' qualunque siasi altro diritto cui non vadano soggetti i nazionali.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
