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I cittadini dell'uno e dell'altro Stato non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro, ne' essere trattenuti con i loro bastimenti, equipaggi, carichi od oggetti di commercio per qualunque spedizione militare, ne' per qualunque siasi uso pubblico o privato, senza che il Governo o l'Autorita' locale abbia preventivamente fissato d'accordo cogl'interessati una giusta indennita' per tale servizio, non che la somma che potrebbe essere domandata per gli scapiti e danni, i quali, non essendo puramente fortuiti, potrebbero provenire dal servizio a cui si sono volontariamente obbligati.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
