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I cittadini rispettivi nei due Stati godranno della piu' costante e completa protezione per le loro persone e proprieta'. Essi avranno in conseguenza libero e facile accesso ai Tribunali di giustizia per proseguire e difendere i loro diritti in qualunque istanza ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi. Saranno liberi di valersi in ogni caso di quegli avvocati, procuratori od agenti di ogni classe che stimeranno utile di fare agire in loro nome. Godranno infine sotto questo rapporto dei medesimi diritti e privilegi che sono accordati ai nazionali, e saranno sottoposti alle medesime condizioni.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art4 · fonte del testo

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