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Se per un concorso di circostanze disgraziate, delle contestazioni fra le Parti contraenti potessero dare luogo ad una interruzione nelle relazioni di amicizia fra loro, e che dopo avere esaurito i mezzi d'una discussione amichevole e conciliante, lo scopo del loro mutuo desiderio non fosse raggiunto completamente, l'arbitraggio di una terza Potenza, ugualmente amica delle Parti, sara' invocato di comune accordo per evitare in tal modo una rottura definitiva.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
