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I bastimenti, merci o effetti appartenenti ai cittadini rispettivi, che fossero stati presi dai pirati o che fossero condotti o trovati nei porti dell'una o dell'altra delle Parti contraenti, saranno rimessi ai loro proprietari, pagando, se vi e' luogo, le spese di ricupero, le quali saranno stabilite dai Tribunali competenti quando il diritto sia provato davanti gli stessi Tribunali e dietro il reclamo che dovra' esserne fatto dentro il termine di diciotto mesi dagli interessati, dai loro mandatarii o dagli agenti dei rispettivi Governi.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
