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[1]Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani naufragati o arenati sulle coste delle Isole Avaiane, saranno dirette dagli Agenti consolari italiani, e reciprocamente gli Agenti consolari delle Isole Avaiane dirigeranno le operazioni relative al salvataggio dei legni della loro Nazione naufragati o arenati sulle coste italiane.

[2]Tuttavia se le parti interessate si trovano sul luogo, oppure se i capitani sono muniti di poteri sufficienti, l'amministrazione dei naufragii sara' loro rimessa.

[3]L'intervento delle Autorita' locali avra' luogo solo per mantenere l'ordine, tutelare gli interessi di coloro che presero parte al salvataggio, se non fanno parte degli equipaggi naufragati, ed assicurare l'esecuzione delle misure da osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci ricuperate.

[4]Nell'assenza, e fino all'arrivo degli Agenti consolari, le Autorita' locali dovranno prendere d'altronde tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

[5]Le merci salvate non saranno mai soggette ad alcun diritto di dogana o altro, meno che essendo ammesse al consumo interno.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art24 · fonte del testo

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