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[1]La diserzione dei marinavi, imbarcati sopra i legni dell'una o dell'altra Parte contraente, sara' severamente repressa nei territorii rispettivi. In conseguenza i Consoli d'Italia potranno fare arrestare e rinviare sia a bordo, sia in Italia, i marinari che avessero disertato dai legni italiani nei porti delle Isole Avajane.
[2]A tale effetto si indirizzeranno alle competenti Autorita' locali, e giustificheranno, col mostrare in originale o in copia debitamente autenticata, i registri del bastimento, il ruolo dell'equipaggio o altri documenti officiali, che gl'individui da essi reclamati facevano parte di quel dato equipaggio.
[3]Dietro tale domanda cosi' giustificata, la consegna non potra' loro essere rifiutata.
[4]Sara' loro accordato ogni aiuto ed ogni assistenza per ricercare ed arrestare i suddetti disertori, i quali saranno pure detenuti nelle prigioni del paese dietro la richiesta ed a spese dei Consoli, finche' questi Agenti abbiano trovato un'occasione per farli partire. Se pero' questa occasione non si presentasse nello spazio di due mesi a contare dal giorno dell'arresto, in questo caso i disertori saranno rimessi in liberta'.
[5]Rimane inteso che i marinari sudditi avajani saranno eccettuati dalla presente disposizione e trattati secondo le leggi del loro paese.
[6]Se il disertore ha commesso qualche delitto sul territorio avajano, il suo rinvio sara' differito finche' il Tribunale competente abbia pronunziato il giudizio, e che questo giudizio abbia ricevuto la sua esecuzione.
[7]I Consoli avajani avranno esattamente gli stessi diritti in Italia, ed e' formalmente convenuto fra le due Parti contraenti, che ogni altro privilegio o facilitazione accordata o che sara' accordata in avvenire da una di esse ad un altro Stato, per l'arresto dei disertori, sara' accordata nella stessa maniera all'altra Parte, come se tali privilegi o facilitazioni fossero stati esplicitamente stipulati nel presente Trattato.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
