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Da ciascuno dei due paesi potranno stabilirsi nell'altro dei Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari per la protezione del commercio; questi Agenti non entreranno in funzione, ne' godranno dei diritti, privilegi ed immunita' che loro spettano, altro che dopo di aver ottenuta l'autorizzazione dal Governo territoriale. Questi conservera' d'altronde il diritto di determinare i luoghi nei quali gli converra' di ammettere che risiedano dei Consoli, ben inteso che, sotto questo rapporto, i due Governi non si porranno rispettivamente alcuna restrizione, la quale non sia comune nel loro paese a tutte le Nazioni.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art21 · fonte del testo

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