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[1]Gli oggetti di ogni sorta, provenienti dall'Italia o spediti verso l'Italia, godranno al loro passaggio sul territorio delle Isole Avajane, in transito diretto o per riesportazione, del trattamento applicabile in simili circostanze agli oggetti provenienti o destinati al paese piu' favorito.
[2]Reciprocamente gli oggetti di ogni sorta provenienti dalle Isole Avajane, o spediti da quel paese, godranno al loro passaggio sul territorio italiano del trattamento applicabile nelle stesse circostanze agli oggetti provenienti o destinati al paese piu' favorito.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
