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Le merci imbarcate a bordo dei legni italiani o avajani, o appartenenti ai rispettivi cittadini, potranno essere nei porti dei due paesi trasferite a bordo di un bastimento destinato ad un porto nazionale o forestiero, secondo i regolamenti doganali del paese, e le merci cosi' trasferite per essere portate altrove saranno esenti da ogni diritto di dogana e di darsena.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art18 · fonte del testo

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