Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le merci imbarcate a bordo dei legni italiani o avajani, o appartenenti ai rispettivi cittadini, potranno essere nei porti dei due paesi trasferite a bordo di un bastimento destinato ad un porto nazionale o forestiero, secondo i regolamenti doganali del paese, e le merci cosi' trasferite per essere portate altrove saranno esenti da ogni diritto di dogana e di darsena.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
