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[1]I legni italiani nelle Isole Avajane ed i legni avajani in Italia potranno scaricare una parte del loro carico nel porto a cui pel primo approdarono, ed andare in seguito col resto del loro carico in altri porti del medesimo Stato, i quali sieno aperti al commercio estero, sia per finire di depositarvi il loro carico, sia per completarvi il loro carico di ritorno, non pagando in ciascun porto altri ne' piu' forti diritti che quelli che pagano i legni nazionali in simili circostanze.

[2]Per cio' che concerne l'esercizio del cabottaggio, i legni dei due paesi saranno trattati da ambe le parti sullo stesso piede che i legni delle Nazioni piu' favorite.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art16 · fonte del testo

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