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Gli oggetti di ogni sorta, importati nei porti dell'uno dei due Stati sotto bandiera dell'altro, qualunque ne sia l'origine e da qualsiasi paese abbia luogo la importazione, non pagheranno altri ne' piu' forti diritti di entrata, e non saranno soggetti ad altri gravami, di quello che se fossero importati sotto bandiera nazionale.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025
