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In quanto concerne il collocamento dei bastimenti, il loro carico e scarico nei porti, bacini e rade, ed in generale per tutte le formalita' e disposizioni di qualunque genere, alle quali possano essere sottoposti i bastimenti mercantili, il loro equipaggio ed il loro carico, rimane convenuto che non sara' accordato ai legni nazionali alcun privilegio, ne' alcun favore, senza che sia ugualmente concesso a quelli dell'altro Stato, essendo volonta' delle Parti contraenti che anche sotto questo rapporto i loro bastimenti siano trattati sul piede della piu' perfetta uguaglianza.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art11 · fonte del testo

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